Autore Topic: Medicina Legale  (Letto 10485 volte)

Offline Sten

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Medicina Legale
« il: Gennaio 01, 2012, 17:05:38 Dom »
Nel 2006 l'OUCH Italia ha partecipato (insieme ad altri) ad un'azione condotta con forza e determinazione senza eguali dal Sig. Giancarlo Alicicco Referente Regionale per la Lombardia dell'AIC, affinchè si ponessero le prime basi per l'ottenimento del riconoscimento dell'Invalidità Civile per le forme di Cefalea più Gravi in Lombardia.

Tale azione è stata coronata dal successo, sancito dalla Circolare Regionale 30 del 14/12/2006 (allegata qui sotto).

Per le Indicazioni per la certificazione utile ai fini dell'accertamento dello stato di invalido civile vi rimandiamo all'ottima descrizione fatta dalla Fondazione CIRNA (vedere http://www.cefalea.it/index.php?option=com_content&view=article&id=100:indicazioni-per-la-certificazione-utile-ai-fini-dellaccertamento-dello-stato-di-invalido-civile&catid=39:medicina-legale&Itemid=83)

Da quella data si sono succedute diverse altre azioni per ottenere documenti similari sia in altre regioni che su scala Nazionale, al momento senza grande successo.

Per una panoramica di quanto fin qui fatto vi rimandiamo alla pagina Medicina legale del bellissimo sito della Fondazione CIRNA (vedere http://www.cefalea.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=83).

Naturalmente NON ci siamo dati per vinti e nuove azioni sono già in previsione per il prossimo futuro.

Cercheremo, per quanto possibile, di tenervi informati in tempo reale.

[allegato eliminato da un amministratore]
« Ultima modifica: Gennaio 08, 2012, 15:27:01 Dom da Sten »
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Congedo straordinario per cure diverse per invalidi oltre il 50%
« Risposta #1 il: Gennaio 02, 2012, 16:12:25 Lun »
Quoto di seguito l'interessantissimo Contributo della ns. Harley.d


fonte patronato inca cgil politiche socio sanitarie:
''Occorre sottolineare che tale congedo di 30 giorni è utile non
soltanto ai lavoratori malati oncologici ma a tutti i lavoratori con
invalidità civile accertata superiore al 50% e bisognevoli di cure.
Con circolare n. 93/2006 è stato già affrontato (al punto 3)
questa problematica, ma restavano dubbi interpretativi che sono
stati in parte risolti da quest’ultima nota del Ministero del Lavoro
che prevede “il diritto, sussistendo i presupposti indicati dalla
normativa, ad usufruire di 30 giorni all’anno di congedo
straordinario per cure retribuito a carico del datore di lavoro
e non computabile nel periodo di comporto individuato dai
CCNL”.


chi puo' farci il documento che attesta le cure che dobbiamo fare?

1) neurologo
2) fisioterapista
3) reumatologo

le cure devono essere strettamente correlate alla patologia indicata sul certificato di invalidita' civile: per cui noi sicuramente abbiamo scritto sul certificato: cefalea a grappolo cronica e ...
per cui sulle terapie da eseguire il medico dovra' indicare che le cure per esempio, fisioterapiche,servono per la nostra patologia
cosi' come quella termali, o altro...

dopo aver fatto questo, bisogna fare richiesta in  carta semplice alla asl di competenza richiedendo congedo per cure 30 gg  e allegando cert . di invalidita'.

la asl dopo 30 gg, manda il certificato a casa con i giorni attestanti la terapia eseguita o da eseguire

il certificato va consegnato all'azienda e l'azienda deve concedere il congedo.

fonte cgil:
Pare necessario sottolineare quindi che la fruizione dei 30
giorni per cura non rientra nel periodo di comporto e pertanto non
può essere causa di superamento dello stesso determinando il
licenziamento del lavoratore.
...
Infine, laddove il datore di lavoro dovesse rifiutarsi di pagare
tale periodo di congedo, sarà necessario avviare una vertenza
mettendosi in contatto con la categoria e l’ufficio vertenze.


« Ultima modifica: Gennaio 26, 2012, 15:09:25 Gio da Sten »
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Legge 104
« Risposta #2 il: Gennaio 26, 2012, 22:43:03 Gio »
Un'altro importantissimo contributo della nostra Harley !!!

noi siamo malati cronici, di dolore cronico e dunque abbiamo diritto a richiedere invalidita' civile con le modalita' previste
quindi: certificato del medico curante , quello di famiglia per intenderci, che deve richiedere invalidita' civile tramite modulo on line da inviare all'inps , e in concomitanza deve fare richiesta per lo stato di handicap, ovvero l'104

da handylex.org:

 
Homepage > Pensioni e indennità > Lo stato di handicap > Presentazione della domanda

L'accertamento dell'handicap
L'handicap è la situazione di svantaggio sociale che dipende dalla disabilità o menomazione e dal contesto sociale di riferimento in cui una persona vive (art. 3 comma 1, Legge 104/1992).
L'handicap viene considerato grave quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3, Legge 104/1992).
Una persona può ottenere sia la certificazione di invalidità civile, cecità o sordomutismo che quella di handicap.
Anche le persone con invalidità diverse (di guerra, per servizio, di lavoro) possono richiedere la certificazione di handicap.

Come si richiede il riconoscimento
La richiesta di riconoscimento di handicap va presentata, dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore), all’INPS territorialmente competente. La presentazione della domanda, informatizzata dal gennaio 2010, deve rispettare alcuni precisi passaggi.

1. Il certificato del medico curante. Per prima cosa bisogna rivolgersi al medico curante (medico certificatore) per il rilascio del certificato introduttivo.
Basandosi sui modelli di certificazione predisposti dall’INPS, il medico attesta la natura delle infermità invalidanti, riporta i dati anagrafici, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto con l’indicazione obbligatoria dei codici nosologici internazionali (ICD-9). Deve, se presenti, indicare le patologie elencate nel Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 che indica le patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità. Infine deve indicare l’eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto.
Questo certificato va compilato su supporto informatico ed inviato telematicamente. I medici certificatori, per eseguire questa operazione, devono essere “accreditati” presso il sistema richiedendo un PIN che li identificherà in ogni successiva certificazione.
Una volta compilato il certificato, il sistema informatizzato genera un codice univoco che il medico consegna all’interessato. Il medico deve anche stampare e consegnare il certificato introduttivo firmato in originale, che il Cittadino deve poi esibire al momento della visita.
La ricevuta indica il numero di certificato che il Cittadino deve riportare nella domanda per l’abbinamento dei due documenti.
Il certificato ha validità 30 giorni: se non si presenta in tempo la domanda, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico.

2. La presentazione della domanda all’INPS. La domanda di accertamento può essere presentata solo per via telematica. Il Cittadino può farlo autonomamente, dopo aver acquisito il PIN (un codice numerico personalizzato), oppure attraverso gli enti abilitati: associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, altre organizzazioni.
Il PIN può essere richiesto direttamente dal sito dell’Inps, sezione dei Servizi on line (inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i primo otto caratteri del PIN; la seconda parte del codice sarà successivamente recapitata per posta ordinaria) oppure, in alternativa, tramite il Contact Center INPS (numero 803164).
Nella fase della presentazione si abbina il certificato rilasciato dal medico (presente nel sistema) alla domanda che si sta presentando.
Nella domanda sono da indicare i dati personali e anagrafici, il tipo di riconoscimento richiesto (handicap, invalidità, disabilità), le informazioni relative alla residenza e all’eventuale stato di ricovero.
Il Cittadino può indicare anche una casella di posta elettronica (che se è certificata consente comunicazioni valide da un punto di vista burocratico) per ricevere le informazioni sul flusso del procedimento che lo riguarda.
Tutte le “fasi di avanzamento” possono essere consultate anche online nel sito dell’INPS, sia dal Cittadino che dai soggetti abilitati grazie al codice di ingresso (PIN).

E' bene ricordare che l'accertamento dell'handicap può essere richiesto anche contemporaneamente alla domanda di accertamento dell'invalidità: non è, cioè, necessario presentare due domande distinte,



la legge 104. da' diritto a tre giorni mensili di astensione dal lavoro, o anche a giornate smezzate, 2 ore giornaliere e sono totalmete retribuite a carico dell'inps
devono essere accettate anche senza preavviso dal datore di lavoro e non sono computabili a malattia, ne' devono essere considerate assenteismo, percio' nessuna discriminazione!!!!
il lavoratore non subisce decurtazioni sullo stipendio e sopra ogni cosa , danno respiro, soprattutto per la nostra patologia cosi' invalidante

il riconoscimento della 104 deve essere consegnato alla azienda presso la quale si lavora e anche il benestare dell'inps che deve essere richiesto dopo aver avuto il riconoscimento.
e' piu facile a farsi che a dirsi
Stefano Capurro
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